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TASILa Legge di stabilità, Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito la IUC, tra le cui componenti la TASI, il tributo sui servizi indivisibili destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività; il tributo è a carico sia del proprietario che dell'occupante;
La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata al Regolamento IUC. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 4/2019 sono state riconfermate le aliquote dell'anno 2018 come di seguito elencate:
Ai sensi della legge di stabilità 2016 la TASI è esente nei casi in cui l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale sia dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- ALIQUOTA 1 per mille abitazioni principali e relative pertinenze (A1 - A8 - A9)
a) sono da considerarsi abitazioni principali gli immobili come definiti e dichiarati dall'art. 13, comma 2 del Decreto Monti, vale a dire soltanto l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto titolare del diritto reale e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, con esclusione quindi delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai fini IMU, per previsione normativa o per scelta regolamentare del Comune.
- ALIQUOTA 1,5 per mille tutti gli altri immobili
- ALIQUOTA "0" (zero) per mille per i fabbricati C1, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 D9, D10 e per le aree edificabili ;
la misura dell'ammontare dovuto dall'occupante è stata stabilita nella percentuale del 10% dell'ammontare complessivo, il resto sarà dovuto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare
Anche per la TASI vale quanto disposto dalll'art. 1 - comma 10 - della Legge di stabilità 2016 che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’IMU del 50 per cento per le unità' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; La Risoluzione n. 1/2016 con la quale il Dipartimento delle Finanze ha fornito conferme e nuove indicazioni in merito all’agevolazione IMU-TASI introdotta sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti diretti di primo grado, in particolare chiarendo il concetto di immobile genericamente citato nella norma che è da intendersi esclusivamente come “unità immobiliare abitativa”.
L'importo minimo da versare per la quota annuale è di €. 2,07
1 MODALITA' DI PAGAMENTO : il pagamento va effettuato mediante F24, presso sportelli postali o bancari, oppure avvalendosi dei servizi home-banking e remote-banking o servizi onlinee a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2 TERMINI DI PAGAMENTO il pagamento va effettuato in due rate scadenti il 17 giugno e 16 dicembre ai sensi del Decreto 66/2014.
DENUNCIA : Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30/06 dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione su modello che deve essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, messo a disposizione dal Comune.
Il servizio "Calcolo IUC" permette in modo semplice e funzionale di calcolare direttamente on-line l'importo della TASI e stampare il relativo modello F24 necessario per il pagamento. E' possibile accedere al servizio tramite l'apposito link e compilare i dati necessari indicando il tipo di immobile e la rendita catastale. Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti possono essere fatte contattando l'ufficio tributi allo 071/9330572 o tramite fax 071/9331036 o tramite mail all'indirizzo tributi@comune.sirolo.an.it o per posta certificata all'indirizzo comune.sirolo@pec.it
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